Graffito inneggiante alla pace inciso nel cemento di quella che durante gli ultimi frangenti del 1915 e nei primi otto mesi del 1916 era la più avanzata trincea italiana del settore.
Si reputa plausibile che l'incisione risalga alla prima metà del 1916, in contesto di prima linea: tale fu il periodo di costruzione dei parapetti in cemento eseguiti dai militari del 124° Reggimento Fanteria della Brigata Chieti, che lasciarono nelle vicinanze diverse testimonianze epigrafiche "firmate", contenenti anche auspici di pace (cfr. schede codd. 000289, 000292 e 001499). Tuttavia, non si può escludere che l'incisione in parola sia stata realizzata in tempi posteriori alla Sesta Battaglia dell'Isonzo e quindi fra gli ultimi mesi del 1916 o i primi dieci mesi del 1917, quando la trincea ospite veniva modificata nell'ambito dei lavori di apprestamento arretrati della "Linea di San Martino" (cfr. schede codd. 000288 e 000291).
Nel giugno del 1916, la trincea che conserva questo graffito portava la denominazione di Trincea Dogliotti. Tale riferimento toponomastico bellico risulta ispirato alla memoria del Tenente di complemento Achille Dogliotti, classe 1876, nativo di Borgomale (Cuneo), in forza al 124° Reggimento Fanteria. Egli morì il 1° febbraio 1916 presso l'Ospedaletto da Campo n° 85 attivo in Turriaco, a causa di ferite riportate in combattimento subite molto verosimilmente nel settore del Monte Sei Busi. La sua salma riposa presso il Sacrario di Redipuglia.
A pochi metri di distanza emerge un'ulteriore incisione inneggiante alla pace (cod. 000293).
Realizzare iscrizioni inneggianti alla pace poteva procurare all'autore sanzioni da parte della giustizia militare, in misura simile a quanto accadeva in caso di intercettazione di corrispondenze considerate "disfattiste" ovvero di denuncia di discorsi inneggianti alla pace (che non assumessero orientamenti alla rivolta, al tradimento o all'insubordinazione, essendo in tal caso le sanzioni previste ben più gravi), che potevano integrare le fattispecie di reato militare di "lettera denigratoria", "subornazione", "disfattismo", con la possibile aggravante della "presenza del nemico" (quando non della circostanza di trovarsi "in faccia al nemico", cioè durante un'azione offensiva o difensiva) connaturata alle postazioni avanzate. Tali sanzioni, generalmente, constavano in periodi di reclusione variabilmente lunghi, a seconda della gravità attribuita al reato. Difficilmente, per un graffito inneggiante alla pace si sarebbe pervenuti a comminare la pena della fucilazione, riservata ai condannati dei più gravi delitti militari di tempo di guerra (diserzione in faccia al nemico, tradimento, rivolta, codardia in faccia al nemico, ecc.) o ai militari soggetti a esecuzione sommaria (senza processo) da parte dell'ufficiale responsabile (per la commissione in flagranza di tali gravissimi reati, che pregiudicassero la tenuta disciplinare e organica del reparto). Alla luce delle ricerche effettuate, non sono state rintracciate sentenze emesse dalla giustizia militare italiana che siano andate a punire dei militari a causa della mera effettuazione di graffiti inneggianti alla pace.