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03/01/2025

Sulla tutela normativa del patrimonio epigrafico della Prima guerra mondiale in Italia

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Sulla tutela normativa del patrimonio epigrafico della Prima guerra mondiale in Italia

di Sergio Cassia e Marco Pascoli

 

 I beni epigrafici della Grande Guerra sono indicati, protetti e valorizzati dalla normativa italiana, ai sensi della Legge dello Stato 7 marzo 2001, n. 78 Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 13 e dialcune legislazioni regionali.

 

Tecnicamente, la normativa non qualifica l'epigrafia ("stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli, cippi e monumenti") della Prima guerra mondiale fra i "beni culturali", bensì la identifica tra le "cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela" alle quali è riconosciuto un "valore storico e culturale". La definizione è significativa, poiché le "cose aventi valore storico e culturale" risultano protette meno intensamente rispetto ai "beni culturali".

 

La Legge dello Stato 7 marzo 2001, n. 78 Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, all'art. 1, indica esplicitamente i "cippi, monumenti, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e tabernacoli" come una delle categorie di vestigia della Prima guerra mondiale, relative a entrambe le parti del conflitto, di cui "la Repubblica riconosce il valore storico e culturale"; ne vieta gli "interventi di alterazione della caratteristiche materiali e storiche", prescrivendo allo Stato e alle Regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, il compito di promuoverne la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione, anche avvalendosi di associazioni di volontariato, combattentistiche o d'arma.

All'art. 2, la legge prevede che tanto gli pubblici quanto i soggetti privati, in forma singola o associata, possano provvedere direttamente agli interventi di "ricognizione, catalogazione, manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione" del patrimonio in parola, salva la necessità di dare "comunicazione, corredata di progetto esecutivo e di atto di assenso del titolare del bene, almeno due mesi prima dell'inizio delle opere, alla Soprintendenza" da parte dei "soggetti, pubblici o privati, che intendano provvedere agli interventi di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione" dello stesso; tali soggetti dovranno richiedere l'autorizzazione ministeriale quando in riferimento all'oggetto per cui si prevede l'intervento sia stata dichiarata la sussistenza dell'interesse culturale dalle medesime Autorità ministeriali, ai sensi del D. lgs n. 42/2004, art. 13.).

La sanzione, delineata dall'art. 10, per colui che modifica, restaura o fa opera di manutenzione senza ottemperare agli obblighi di comunicazione qualificata alla Soprintendenza, purtuttavia senza cagionare danneggiamenti o alterazioni, è di carattere amministrativo e ammonta a una somma compresa fra lire 5.000.000 e lire 50.000.000; se invece si produce l'alterazione delle caratteristiche materiali o storiche, ovvero la perdita o il danneggiamento irreparabile dell'oggetto, quale conseguenza di restauro, manutenzione o gestione effettuati senza la comunicazione di cui sopra, la sanzione assume natura penale: consta nell'arresto da sei mesi ad un anno e nell'ammenda pari ad un importo compreso tra le lire 1.000 e le lire 50.000.000 (in ogni caso le cifre vanno convertite in euro e non deve configurarsi altro più grave reato). 

 

Nell'interpretazione delle poc'anzi riportate previsioni legali, è bene rammentare come ai sensi del D. lgs n. 42/2004, artt. 6, 29 e 115, per "restauro" si intende "l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali"; per manutenzione "il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti"; per "gestione" un'attività, diretta o indiretta, mediante strutture organizzative complesse e dotate di autonomia economica, di risorse umane e materiali, volte ad assicurare la fruizione e valorizzazione del patrimonio; per "valorizzazione" "l’esercizio delle funzioni e la disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso al fine di promuovere lo sviluppo della cultura".

 
Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 13., all'art. 50, aggiunge inequivocabilmente: "È vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli, nonché la rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia".  La sanzione, per chi viola tale divieto, è quella prevista all'art. 169: "l'arresto da sei mesi ad un anno e l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50".

 

Le legislazioni regionali in materia del Friuli Venezia Giulia, del Veneto, della Lombardia e della Provincia Autonoma di Trento, citate in bibliografia, promuovono le attività di valorizzazione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, e di conseguenza del patrimonio epigrafico afferente a tale periodo storico.

 

Nel complesso, rispetto ad ogni oggetto costituente il patrimonio epigrafico della Prima guerra mondiale, la normativa italiana vigente:

  • reprime con sanzioni penali il distacco e la rimozione non autorizzata dall'Autorità ministeriale;
  • reprime con sanzioni penali l'alterazione delle caratteristiche materiali e storiche dell'oggetto (danneggiamento), così come il restauro e la manutenzione non autorizzati quando l'oggetto è dichiarato di interesse culturale ai sensi del D. Lgs n. 42/2004, art. 13;
  • reprime con sanzioni amministrative l'attività di manutenzione o restauro condotta senza aver ottemperato agli obblighi di comunicazione qualificata all'Autorità ministeriale, senza cagionare alterazione delle caratteristiche materiali e storiche dell'oggetto;
  • promuove le attività di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione seguite alla comunicazione qualificata all'Autorità ministeriale (o all'autorizzazione ministeriale quando l'oggetto è dichiarato di interesse culturale ai sensi del D. lgs n. 42/2004, art. 13), condotte sia da enti pubblici sia da soggetti privati (in forma individuale o associativa);
  • promuove le attività di ricognizione e catalogazione condotte sia da enti pubblici sia da soggetti privati, senza alcuna necessità di comunicazione o di autorizzazione.

In ordine alla specifica attività di evidenziazione temporanea e delebile dei beni epigrafici della Prima guerra mondiale, attuata ai fini della ricognizione e della catalogazione del patrimonio, presso il quadro normativo italiano non si rinviene una previsione espressamente dedicata.

Si ritiene che tale attività di evidenziazione temporanea e delebile, se correttamente eseguita, non configuri alterazione, manutenzione o restauro perché:

  • non modifica le caratteristiche materiali e/o il messaggio storico dell'oggetto (alterazione);
  • non consta in un complesso di operazioni finalizzato al ripristinare l'integrità materiale e il recupero dell'oggetto (restauro);
  • non è un complesso di attività destinato al controllo delle condizioni dell'oggetto, al mantenimento nel tempo delle sue integrità, efficienza funzionale e identità (manutenzione), palesandosi al contrario come un singolo intervento di carattere temporaneo e reversibile, meramente finalizzato alla ricognizione e alla catalogazione dell'oggetto.

Tale conclusione assume maggiore forza complessiva considerando le caratteristiche proprie dell'evidenziazione correttamente eseguita: labilità in tempo breve del pigmento apposto, propedeuticità all'identificazione della caratteristica storica originaria, importanza nell'ambito di progetti di catalogazione e di valorizzazione espressamente promossi dalla normativa. In ogni caso, affinché l'attività di evidenziazione risponda pienamente al requisito di liceità (e al dovere etico-deontologico) della "non alterazione", essa deve essere finalizzata strettamente all'interpretazione del messaggio storico originario (sia in termini di contenuti, sia in termini di stile espressivo), compiuta con diligenza mediante mezzi di colorazione de facto non permanenti (carboncino, matita, pennarelli solubili, ecc.) e sviluppata senza cagionare danni al supporto materiale, nonché senza coprire eventuali verniciature originali ancora insistenti sull'oggetto. 

 

Fonti essenziali

  • Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 13.
  • Legge (dello Stato) 7 marzo 2001, n. 78 Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale.
  • Legge provinciale Trento 22 settembre 2017, n. 11 Interventi per valorizzare la memoria del popolo trentino durante la Prima Guerra Mondiale.
  • Legge regionale Friuli Venezia Giulia 4 ottobre 2013, n. 11 Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura.
  • Legge regionale Lombardia 7 ottobre 2016, n. 25 Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo
  • Legge regionale Veneto 16 dicembre 1997, n. 43 Interventi per il censimento, il recupero e la valorizzazione di particolari beni storici, architettonici e culturali della grande guerra
  • Legge regionale Veneto 12 agosto 2011, n. 17 Disciplina dell’attività di raccolta dei cimeli e reperti mobili della grande guerra.
  • Legge regionale Veneto 16 maggio 2019, n. 17 Legge per la Cultura.
  •  Balbi Marco, De Dorigo Santo, Il fronte scritto. Per un'epigrafia della Grande Guerra, SAP Società Archeologica s.r.l., Quingentole 2020.
  • Pascoli Marco, Graffiti di guerra. Un patrimonio storico nascosto tra le trincee del Primo conflitto mondiale, Aviani&Aviani Editore, Udine 2014 / 2016 / 2020.
  • Ravenna Daniele, Severini Giuseppe, Il patrimonio storico della Grande Guerra. Commento alla legge 7 marzo 2001, n.78, Paolo Gaspari Editore, Udine 2001. 

 

 

 

CM - Compilazione e aggiornamenti

RuoloNomeData
FotoArchivio Storico Brigata Alpina Julia01/09/1956
AutoreSergio Cassia, Marco Pascoli03/01/2025
RevisioneMarco Pascoli08/04/2025
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