03/01/2025
Nota sintetica circa la tutela normativa del patrimonio epigrafico in Italia
I beni epigrafici della Grande Guerra sono protetti dalla normativa italiana ai sensi della Legge statale n.78 del 2001 (agli artt. 1 e 2 in combinato con gli artt. 10 e 11) e ai sensi del D. Lgs. n. 42 del 2004 cd. "Codice dei Beni Culturali" (agli artt. 11 e 50, in combinato con l'art. 169), oltre che da varie Leggi regionali (che nulla aggiungono in termini di divieti a quelle statali sopra richiamati).
Tecnicamente, la normativa non qualifica l'epigrafia ("stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli, cippi e monumenti") della Prima guerra mondiale fra i "beni culturali", bensì la identifica tra le "cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela" alle quali è riconosciuto un "valore storico e culturale". La definizione è significativa, poiché le "cose aventi valore storico e culturale" risultano protette meno intensamente rispetto ai "beni culturali".
La normativa reprime con sanzioni penali il distacco, la rimozione (qualora non autorizzata dall'Autorità ministeriale) e l'alterazione delle caratteristiche materiali e storiche, intesa in termini di danneggiamento o modificazione dell'oggetto; reprime con sanzioni amministrative l'effettuazione di manutenzione o restauro senza aver ottemperato agli obblighi di comunicazione qualificata all'Autorità ministeriale. Allo stesso tempo, la normativa promuove la catalogazione, il recupero, il restauro, la manutenzione, la valorizzazione dei beni epigrafici in parola, anche da parte di privati (in forma individuale o associativa).
In ordine all’evidenziazione delle epigrafi della Grande Guerra, tale attività non risulta vietata espressamente dalla normativa italiana. Se correttamente eseguita, essa non configura danneggiamento o alterazione, manutenzione o restauro, poiché: 1) non adultera le caratteristiche materiali o il messaggio storico dell'epigrafe (alterazione), per converso valorizzandole; 2) non conduce a una modifica materiale volta a riportare il bene alle condizioni originarie (restauro); 3) non è un complesso d'interventi destinato al durevole mantenimento dell'oggetto (manutenzione). Tale conclusione assume maggiore forza considerando le caratteristiche proprie dell'evidenziazione: labilità in tempo breve, propedeuticità all'identificazione della caratteristica storica originaria, importanza nell'ambito di progetti di catalogazione e di valorizzazione espressamente promossi dalla legge.
Più specificamente, affinché l'attività di evidenziazione risponda pienamente al requisito di liceità (e al dovere etico-deontologico) della "non alterazione", essa deve essere: 1) finalizzata strettamente al recupero del messaggio storico originario (sia in termini di contenuti, sia in termini di stile espressivo); 2) compiuta con diligenza, utilizzando mezzi di colorazione de facto non permanenti (carboncino, matita, pennarelli solubili, ecc.); 3) compiuta usando attenzione finalizzata a non cagionare danni al supporto materiale e a non coprire eventuali verniciature originali.
CM - Compilazione e aggiornamenti
Ruolo | Nome | Data |
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Foto | Archivio Storico Brigata Alpina Julia | 01/09/1956 |
Autore | Sergio Cassia, Marco Pascoli | 03/01/2025 |
Revisione | Marco Pascoli | 08/04/2025 |